Ricorso abusivo al credito bancario e azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti di amministratori e sindaci
E’ da ritenersi negligente e fonte di responsabilità ex artt. 2392-2394 cc la condotta dell’amministratore che, mascherando la situazione di crisi o di insolvenza della società mediante alterazione dei documenti contabili, faccia ricorso al credito bancario e determini così un aggravamento del passivo patrimoniale, tale voce di danno risolvendosi non nell’importo complessivo dei finanziamenti ricevuti, ma piuttosto nelle somme che la società avrebbe dovuto restituire alle banche finanziatrici in termini di spese, commissioni e interessi corrispettivi e di mora.
Il ricorso abusivo al credito da parte degli amministratori è titolo di responsabilità anche per i sindaci ove questi, pur (dovendo essersi) avveduti dell’insostenibilità finanziaria dell’indebitamento verso terzi, omettano di azionare gli strumenti di tutela loro consentiti dall’ordinamento (artt. 2403 bis, 2406 e 2409 c.c.) o quantomeno di sollevare rilievi nelle relazioni ai bilanci d’esercizio, con ciò contravvenendo ai propri doveri di controllo contabile e di gestione.
La conduzione in leasing di beni estranei all’attività tipica d’impresa costituisce condotta negligente e fonte di responsabilità per gli amministratori, che hanno concluso i contratti di leasing, e per i sindaci, che non hanno operato un effettivo controllo sulla gestione, cui è dunque ascrivibile un danno pari agli aggravi patrimoniali conseguenti alla stipulazione di detti contratti.
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Giorgio Grossi
AmministratoreAvvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università...(continua)