Ricorso abusivo alla tutela cautelare atipica. Nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. e successive vicende
Il ricorso allo strumento ex art. 700 c.p.c. avanti ad un giudice incompetente, al solo scopo di riproporre poi avanti a lui iniziative cautelari di contenuto sostanzialmente equivalente a quelle già più o meno infruttuosamente esperite nella sede propria utilizzando lo strumento cautelare tipico, deve ritenersi non solo inammissibile, ma altresì palesemente abusivo e processualmente scorretto.Il decreto di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non attribuisce o nega un bene della vita, ma assicura al rappresentato che sia in conflitto d’interessi con il rappresentante la rappresentanza processuale ed ha quindi una funzione strumentale al singolo processo, destinata ad esaurirsi nell’ambito del processo medesimo, tale per cui tale nomina e il conseguente potere -in caso di contestazioni e richieste di revoca o modifiche contenutistiche – sono sempre revocabili o modificabili ad opera del giudice che l’ha attribuita, anche d’ufficio in primo grado e, successivamente, su gravame di parte, ad opera dei giudici di merito e di legittimità.
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Stefano Giannone Codiglione
Laurea con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena. Visiting student presso l’University College London. Master in Diritto e Impresa. Abilitazione all’esercizio della professione forense...(continua)