ricorso ex art. 700 c.p.c. e ostensione documentale richiesta dagli amministratori
Il secondo comma dell’art. 2476 c.c., che riconosce ai soci il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione inerente all’amministrazione, si riferisce solo ai soci non amministratori e non anche ai membri del consiglio di amministrazione, seppur estranei all’attività di gestione affidata in via esclusiva al presidente dell’organo consiliare.
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Nunzia Gaetani
AvvocatoLaurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Master in Diritto Societario; Diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Iscritta all'Ordine degli...(continua)