Ricorso per descrizione ex art. 129 c.p.i. ante causam e presunzioni
A tutela dell’interesse alla riservatezza e del diritto di difesa della parte resistente, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare il requisito del fumus boni iuris per la concessione delle misure cautelari regolate dal c.p.i., le quali, pertanto, non possono assumere carattere esplorativo.
Il c.d. fumus boni iuris necessario ai fini della concessione, anche inaudita altera parte, del provvedimento di descrizione di cui all’art. 129 c.p.i. deve essere interpretato coerentemente con la «ridotta invasività» di detta misura cautelare, con la conseguenza che esso può considerarsi integrato non solo quando venga dimostrata la probabile esistenza del diritto che si assume violato, ma anche in una situazione di «mera incertezza» in ordine alle sorti dell’eventuale giudizio di merito.
Nell’ambito delle speciali misure cautelari di diritto industriale, di fronte alla violazione di un diritto di proprietà industriale – la cui sussistenza sia dimostrata con un grado di «apprezzabile probabilità» – l’esistenza del periculum in mora è da considerarsi presunta, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del resistente.