Rideterminazione del prezzo per vicende successive al trasferimento delle quote sociali. Danno al patrimonio sociale e canalizzazione della responsabilità
In mancanza di espresse pattuizioni in tal senso, deve escludersi che vicende successive all’intervenuto perfezionamento del contratto di cessione di partecipazioni societarie e all’effettivo trasferimento della titolarità delle quote con parziale pagamento solo differito, possano venire ad integrare gli estremi legali di una fattispecie di legittima rideterminazione del prezzo di cessione delle quote.
Quanto all’azione risarcitoria relativa al danno da concorrenza sleale sofferto da una società, è da escludersi una legittimazione diretta dei soci “in aggiunta” a quella della società, poiché significherebbe consentire una indebita duplicazione dei danni risarcibili.