Rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione di delibera assembleare di s.r.l. per difetto del requisito del fumus boni iris
La sospensiva prevista dall’art. 2378 terzo comma c.c. configura una misura cautelare tipica, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l’accertamento, attraverso la comparazione tra il pregiudizio che l’opponente potrebbe subire illegittimamente per effetto dell’esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione (periculum in mora); l’accoglimento dell’istanza cautelare è subordinata alla sussistenza di entrambi i presupposti.