Rigetto dell’opposizione avverso la decisione di riduzione del capitale sociale dei soci di una S.r.l. per effetto dell’intervenuta revoca della decisione opposta
Resta irrilevante ai fini della valutazione ex art. 2482 c.c. del pericolo di pregiudizio per i creditori l’impegno dei soci – espresso negli atti difensivi – di destinare a riserva le risorse liberate dalla riduzione del capitale sociale.
Può proporre opposizione ex art. 2482 c.c. qualsiasi creditore della società, purchè il credito sia fondato su rapporti sorti anteriormente alla deliberazione opposta e non appaia pretestuoso, restando irrilevante invece l’eventuale sussistenza di una contestazione sul merito del credito.
L’opposizione ex art. 2482 deve essere introdotta con atto di citazione notificato alla società e non con ricorso.