Rilevanza della dichiarazione di adempimento e della buona fede nella tutela inibitoria
La dichiarazione di adempiere, nonché l’effettiva spontanea cessazione della condotta contestata dopo la proposizione del procedimento cautelare, non fanno venir meno il periculum in mora, ben potendo la parte all’esito del giudizio riprendere la condotta censurata, senza alcuna sanzione. Quanto al profilo relativo all’elemento soggettivo, non rileva ai meri fini inibitori l’assenza di mala fede in capo al contraffattore, poiché il titolare dei diritti di privativa ha il diritto di vietare l’utilizzo dei segni rientranti nell’ambito di tutela anche in presenza di una situazione soggettiva di buona fede. Le situazioni soggettive, quali il dolo, la colpa o la buona fede, di chi usa un marchio altrui senza averne il diritto, possono assumere rilevanza solo ai fini dell’accoglimento o meno dell’azione di risarcimento del danno, ma sono del tutto irrilevanti ai fini dell’azione diretta ad impedire la contraffazione del marchio, che è un’azione di carattere reale avente ad oggetto la tutela della titolarità esclusiva del bene immateriale nei confronti di chiunque ponga in essere, sul piano oggettivo, un fatto lesivo di quella titolarità.