Rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’impugnazione di bilancio e continuità aziendale
L’inammissibilità dell’impugnazione del bilancio per intervenuta decadenza ex art. 2434 bis può essere rilevata d’ufficio dal giudice, traducendosi in una carenza dell’interesse ad agire e dunque di una condizione dell’azione. Al giudice non è tuttavia precluso conoscere in via incidentale le censure rivolte al bilancio dell’esercizio precedente, a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l’illegittimità del bilancio successivo.
La valutazione in ordine alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale è di ordine essenzialmente prognostico, cioè da esprimere in relazione al futuro andamento della società e da effettuare senz’altro nel momento della preparazione del bilancio, ma anche in corso di esercizio, quando emerga un evento che possa far seriamente dubitare della sua esistenza entro un arco temporale di 12 mesi.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)