Rimedi avverso deliberazione di esclusione da società semplice
Stante il carattere residuale del rimedio ex art. 700 c.p.c., è inammissibile il ricorso col quale si chieda in via d’urgenza un provvedimento di sospensione della delibera assembleare di una società di persone circa l’esclusione della qualità di socio, in presenza del rimedio tipico previsto dall’opposizione ex art. 2286 e 2287 c.c. In ogni caso, anche qualora detto rimedio fosse ritenuto ammissibile, deve considerarsi infondata l’istanza cautelare diretta ad ottenere la sospensione della deliberazione di esclusione di un socio di una società di persone qualora non sia stato proposto il giudizio ai sensi dell’art. 2287 c.c. in quanto il giudizio cautelare deve essere correlato a un pendente giudizio di merito.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Chiara Flaim
Mi sono laureata all’Università degli Studi di Trento nell’ottobre 2018, discutendo una tesi dal titolo “Il danno risarcibile dagli amministratori della società fallita nelle ipotesi di irregolare tenuta delle...(continua)