Rinuncia all’azione di impugnazione di bilancio e addebito delle spese di lite
La rinuncia all’azione (nella specie la rinuncia all’impugnativa di bilancio per essere la domanda stata già rigettata con altra sentenza del Tribunale con riferimento a precedente bilancio) determina la cessazione della materia del contendere ed equivale a una pronuncia di rigetto nel merito della domanda: ciò comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante.
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Paolo F. Mondini
Fondatore e Responsabile scientificoFondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza....(continua)