Rinuncia della società all’azione di responsabilità degli amministratori di srl promossa dal singolo socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3. Compenso del curatore speciale
L’azione di responsabilità promossa dal singolo socio ai sensi dell’art. 2476 co. 3 nei confronti degli amministratori di srl può essere oggetto di rinuncia da parte della società mediante una delibera approvata dall’assemblea sociale senza l’opposizione di tanti soci che rappresentano il decimo del capitale sociale. Se tale rinuncia è accettata dal difensore del convenuto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 306 c.p.c.
In ragione della rinuncia la società deve essere condannata a rifondere le spese di lite sopportate dall’amministratore convenuto nonché quelle sopportate dal socio che ha agito quale sostituto processuale nell’interesse della società; non occorre alcuna delibazione della domanda agli effetti di individuare la soccombenza virtuale poiché la valutazione compiuta dalla società attraverso l’organo assembleare, agli effetti della rinuncia, assorbe ogni altra valutazione sulla fondatezza dell’azione, che è una sola ed è l’azione sociale, che il socio di una srl è legittimato ad esercitare in via straordinaria in virtù di una sostituzione processuale prevista dalla legge.
Il Tribunale non può liquidare il compenso del curatore speciale poiché il compenso del curatore speciale attiene al rapporto di mandato instauratosi per effetto della nomina del Presidente del Tribunale tra la società e il curatore speciale stesso, la cui regolamentazione negoziale sul piano economico spetta alla società e al suo organo gestorio.