Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in relazione all’interpretazione di denominazioni generiche
Sussiste incertezza interpretativa tale da giustificare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFEU, se sussista una incompatibilità tra leggi interne che impongano l’obbligo di etichettatura sull’origine (nella specie: della pelle utilizzata negli articoli destinati a circolare sul mercato italiano), motivato da ragioni di protezione contro il rischio di ingannevolezza del pubblico per l’utilizzo di denominazioni generiche del prodotto nella lingua dello Stato, e l’art. 3 della Direttiva 94/11/CE il quale prevede il divieto agli Stati membri di introdurre disposizioni nazionali non armonizzate le quali si convertano in un impedimento alla commercializzazione sul loro territorio di calzature conformi ai requisiti di etichettatura della Direttiva stessa. Devono sottoporsi quindi in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti: 1)se gli artt. 34, 35, e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, correttamente interpretati, ostino all’applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge nazionale n.8 14 gennaio 2013 -che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana “pelle”- ai prodotti in pelle legalmente lavorata o commercializzata in altri Stati Membri dell’Unione Europea, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall’art. 30 del Trattato e non giustificata dall’art. 36 del Trattato; 2) se gli artt. 34, 35, e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, correttamente interpretati, ostino all’applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge nazionale n.8 14 gennaio 2013- che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana “pelle”- ai prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell’Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell’Unione, risolvendosi tale legge nazionale in una misura d’effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall’art. 30 del Trattato e non giustificata dall’art. 36 del Trattato; 3)se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, correttamente interpretati, ostino all’applicazione dell’art. 3, comma 2, delle legge nazionale 14 gennaio n.8 -che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana “pelle” – ai prodotti in pelle legalmente lavorata o legalmente commercializzata in altri Stati Membri dell’Unione; 4) se gli artt. 3 e 5 della Direttiva 94/11/CE, correttamente interpretati, correttamente interpretati, ostino all’applicazione dell’art. 3, comma 2, della legge nazionale n.8 14 gennaio 2013, che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza, per prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell’Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell’Unione; 5)se l’art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all’applicazione dell’art. 3, comma 2, legge nazionale 14 gennaio 2013 n. 8- che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana “pelle”- a prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi Membri dell’Unione Europea o non già legalmente commercializzati nell’Unione; 6)se l’art. 60 del Regolamento (UE)952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.10.2013, correttamente interpretato, osti all’applicazione dell’art. 3, comma 2, legge nazionale 14 gennaio 2013 n. 8- che fa obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza per prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana “pelle”- a prodotti in pelle ottenuta da lavorazioni in Paesi non Membri dell’Unione Europea e non già legalmente commercializzati nell’Unione.