Ripartizione degli oneri assertivi e probatori in tema di responsabilità dell’amministratore per violazione dei doveri di corretta gestione del patrimonio sociale
In tema di violazione dei doveri di corretta gestione del patrimonio sociale da parte dell’amministratore, la società che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare l’uscita dalle proprie casse di somme prelevate dall’amministratore o di pagamenti da questi effettuati, limitandosi alla mera allegazione dell’ingiustificatezza di tali operazioni, mentre l’amministratore convenuto, al fine di andare esente da responsabilità, è gravato dall’onere di provare la giustificazione di merito riguardo le operazioni contestate (nella specie, il Tribunale, da un lato, ha affermato la responsabilità dell’amministratore in relazione ai suoi periodici prelievi di somme dai conti correnti della società, rispetto alle cui causali lo stesso amministratore ha dichiarato di non poter dare spiegazione e, dall’altro lato, ha escluso la responsabilità dell’amministratore in relazione agli assegni dallo stesso emessi a favore di beneficiari indiscutibilmente risultanti tra i fornitori della società poi fallita, in un contesto in cui, pur in mancanza di corrispondenza tra tali pagamenti e le fatture ricevute, il curatore fallimentare non aveva preso posizione circa la corrispondenza di tali uscite a debiti pregressi e aveva riconosciuto una sostanziale coerenza tra la situazione crediti/debiti fotografata con l’ultimo bilancio depositato e quella invece emersa in sede fallimentare, con un proporzionale decremento di entrambe le voci).