Riparto di competenza tra sezione ordinaria e sezione specializzata
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di impresa e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale implica l’insorgere di una questione di competenza e non la mera ripartizione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio. Infatti, come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, il legislatore, nel delineare i compiti delle sezioni specializzate, si riferisce ad essi espressamente in termini di competenza. Inoltre, poiché le sezioni specializzate non sono dislocate presso ogni distretto, se si affermasse che la ripartizione tra sezioni riveste mera suddivisione degli affari, si giungerebbe ad una inammissibile asimmetria del sistema. Di fatto, la natura del rimedio contro la pronuncia di declinatoria di competenza muterebbe a seconda che essa sia emessa nell’ambito di un tribunale presso il cui distretto non è dislocata alcuna sezione specializzata, ovvero in un tribunale nel cui distretto tale sezione sia invece istituita, con la conseguenza che, in un tale secondo caso, si verterebbe in un’ipotesi di ripartizione di affari all’interno di un unico ufficio e nell’altro di questione proponibile con il rimedio del regolamento di competenza.
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)