Riparto di giurisdizione in materia di azioni di responsabilità esercitate nei confronti di amministratori di società a partecipazione pubblica.
In tema di azioni di responsabilità nei confronti di amministratori o organi di controllo di società a partecipazione pubblica l’ordinamento individua una giurisdizione ordinaria, avente per oggetto l’accertamento e il risarcimento del danno subito dal patrimonio della società, salve specifiche eccezioni previste dalla legge, e una giurisdizione contabile, avente per oggetto l’accertamento e il risarcimento del danno erariale, consistente nel pregiudizio direttamente subito dallo Stato o dalla pubblica amministrazione in conseguenza dell’illegittimo comportamento di soggetti, ad essi legati da un rapporto che, ancorché non configurabile come un rapporto di servizio diretto, è idoneo a dar luogo ad una informale investitura di un munus pubblico, in considerazione del perseguimento di finalità pubbliche, con impiego di pubbliche risorse, ad esso sottostanti.
I predetti sistemi di giurisdizione sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale; uno stesso fatto, pertanto, può dare luogo a distinte pretese risarcitorie: da parte della società, da farsi valere avanti al giudice ordinario, e da parte dell’amministrazione danneggiata, da farsi valere avanti alla Corte dei conti, fermo restando che se dallo stesso fatto deriva solo un danno per la società, dovrà essere esclusa la giurisdizione della Corte dei conti, mentre se ne deriva solo un danno erariale dovrà essere esclusa la giurisdizione del giudice ordinario.