Ripetizione dell’indebito e ritrasferimento di partecipazioni sociali oggetto di patto fiduciario
La ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 e ss. c.c. richiede, quali requisiti, la traditio da parte del solvens e l’assenza – originaria e sopravvenuta – di una valida giustificazione dell’attribuzione. In assenza della datio da parte dell’attore al convenuto in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado, medio tempore caducate a seguito della mancata riassunzione del giudizio conseguente alla cassazione della corte di legittimità, è da ritenersi mancante il presupposto dell’indebito oggettivo, non potendo diversamente il trasferimento trovare giustificazione in condotte del tutto autonome come quella, verificatasi nel caso di specie, di re-intestazione delle quote litigiose – oggetto di pronunce di primo e di secondo grado – attraverso la semplice annotazione a libro soci.
Anche qualora, ai fini dell’ottenimento del rimedio restitutorio, si invochi l’esistenza di un patto fiduciario vincolante tra le parti, deve rammentarsi che il pactum fiduciae ed il relativo obbligo restitutorio possono essere azionati dal fiduciante dal momento in cui l’obbligazione è esigibile e, dunque, dalla scadenza del termine se l’accordo lo prevede, ovvero, in mancanza, dal momento in cui il fiduciario manifesta la propria volontà di non adempiere all’obbligazione restitutoria e che, nel caso in esame, è stato individuato nella notifica dell’atto introduttivo del giudizio de quo.