Ripetizione dell’indebito in caso di pagamenti per costituzione futura di s.n.c., in difetto di valido contratto (anche preliminare) di società
Non è ravvisabile la responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale laddove non risulti provata la stipulazione di un contratto di società né un valido contratto preliminare di società, contenente gli elementi essenziali della futura società in misura adeguatamente determinata per assumere efficacia negoziale impegnativa e vincolante (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il documento prodotto fosse configurabile come una mera minuta o puntuazione, priva di efficacia negoziale e rilevante solo a titolo di responsabilità precontrattuale, tenuto conto della genericità dell’oggetto sociale, della non chiarezza relativamente ad apporti e conferimenti dei soci, della mancanza di durata, partecipazioni, poteri, rappresentanza).
Non sussiste responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale in difetto di risoluzione del contratto (né richiesta né provata) e di diffida ad adempiere (nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che nessuna delle parti si è attivata per invitare formalmente l’altra a dar corso ai progetti di costituzione della società; parte attrice ha direttamente richiesto la restituzione di quanto versato, assumendo il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti).
Non rinviene valido titolo giustificativo causale e, pertanto, configura un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. il versamento di danaro effettuato da una parte a favore di un’altra parte, per spese da sostenersi ai fini della costituzione futura di una società in nome collettivo tra le parti medesime, laddove difetti un valido accordo contrattuale.