Ripetizione dell’indebito oggettivo inerente a un pagamento per l’acquisizione di una quota di s.r.l.
L’esistenza di una minuta o puntuazione di un contratto redatta nell’ambito di trattative finalizzate al trasferimento di una quota di s.r.l. , avendo carattere meramente interlocutorio e preparatorio della stipulazione, non è sufficiente a ritenere provata la sussistenza di un contratto preliminare di compravendita.
Pur in mancanza di un contratto validamente stipulato tra le parti, l’allegazione del bonifico riportante la causale del pagamento finalizzato all’acquisizione della quota sociale da parte dell’attore, in mancanza di specifico disconoscimento da parte del convenuto in ordine alla conformità di tale documento, assume rilievo di prova legale ai sensi dell’art. 2712 c.c., la quale, unitamente alla prova del mancato trasferimento di detta quota, impone l’accoglimento della domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
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Luigi Pecorella
LL.M. International Financial Law presso King's College London; Dottorando di ricerca in Diritto, Mercato e Persona (indirizzo IUS 04 - Diritto Commerciale) presso Università Ca' Foscari Venezia; Cultore della materia...(continua)