Riproduzione di progetti di lavori di ingegneria: ambito di applicazione e diritti riservati
L’art. 99 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto dell’autore di progetti di lavori di ingegneria (od analoghi) protegge tanto l’espressione formale dell’idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all’equo compenso per l’utilizzazione dell’idea è subordinata a determinate formalità.
La norma non contempla un diritto esclusivo alla realizzazione dell’opera descritta all’interno del progetto di ingegneria, che è, quindi, liberamente utilizzabile da terzi. Conseguentemente, il diritto di attuazione non rientra nell’ambito della norma.
Presupposto per la tutela è costituito dal fatto che il progetto deve costituire soluzioni originali a progetti tecnici, con la conseguenza che la tutela si estende solo a quei progetti che abbiano un contenuto tecnico scientifico originale e più precisamente che risolvano in maniera nuova determinati problemi tecnici, applichino regole tecniche nuove o aggiornate o applicazioni diverse da quelli abituali. Non rientra nell’ambito della tutela l’ipotesi un cui l’originarietà sia costituita dal perfezionamento di soluzioni tecniche già sperimentate da altri.