Risarcimento del danno da immagine per l’invio di diffide prive di fondamento
Integra l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. la trasmissione di diffide indirizzate a clienti di un soggetto al quale viene contestata una contraffazione di brevetto, quando tale contestazione si rivela priva di fondamento. Conseguentemente, il soggetto ingiustamente accusato matura il diritto al risarcimento del danno all’immagine subito – da valutarsi necessariamente per via equitativa – per il solo fatto di aver dovuto rassicurare i propri clienti circa l’infondatezza delle contestazioni.
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Massimo Bacci
AvvocatoAvvocato iscritto al foro di Prato. Laureato con Lode in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze; LLM in Intellectual Property; Master in Diritto Privato Europeo e della Cooperazione Internazionale; Corso...(continua)