Risarcimento del danno derivante da acquisto di azioni a prezzo sopravvalutato a causa delle false comunicazioni sociali dell’emittente
In una fattispecie di acquisto di azioni di una banca a prezzo “gonfiato” (e dunque non rispondente al valore effettivo del titolo) a causa delle false comunicazioni sociali emesse dall’istituto di credito, può ben reputarsi che l’investitore che abbia acquistato a prezzo sopravvalutato abbia conseguito fin da subito una lesione patrimoniale, corrispondente quanto meno all’incidenza del rischio inconsapevolmente assunto di un successivo deprezzamento del titolo per fattori diversi da quelli relativi all’ordinaria evoluzione di mercato, di cui poter quindi immediatamente chiedere il risarcimento. Può astrattamente individuarsi l’entità del danno risarcibile nella differenza tra il prezzo pagato ab origine dall’investitore e la quotazione “ipotetica” che quel medesimo titolo avrebbe presumibilmente raggiunto sul mercato, ove depurato dell’influenza di informazioni riconosciute come false. Siffatta quotazione, peraltro, non può ritenersi necessariamente coincidente con la quotazione attribuita dal mercato al titolo successivamente alla scoperta delle falsità, soprattutto quando intercorra un prolungato arco di tempo tra i due momenti in rilievo, con ampio spazio di eventuale incidenza di fattori diversi.