Risarcimento del danno per annacquamento del marchio dell’impresa in pendenza di procedura concorsuale
Nella fase di dismissione del patrimonio aziendale attuato attraverso la procedura concorsuale non si verifica la decadenza del marchio, giacché la cessazione dell’impresa coincide solo con l’esaurimento della fase di liquidazione. Permane, quindi, un interesse degli organi fallimentari alla protezione del marchio di titolarità dell’azienda sottoposta a procedura concorsuale.
Il fallimento è, pertanto, legittimato ad agire per tutelare tale elemento attivo al fine di elidere condotte che ne annacquino o comunque riducano l’appetibilità sul mercato in relazione ad una vendita concorsuale il più proficua possibile ovvero ad agire in via risarcitoria ove tale risultato sia stato indebitamente frustrato.
La procedura è l’unica titolare della relativa posizione sostanziale e, simmetricamente, del potere processuale di agire per la sua tutela, anche ove il marchio venga attaccato indirettamente, attraverso cioè condotte concorrenzialmente scorrette che ne sviliscano il valore a danno della massa dei creditori.