Risoluzione del contratto e contratto di cessione con riserva di proprietà
Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, del termine di scadenza e ad allegare l’inadempimento della controparte in quanto spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto.
Anche se le cambiali non recano la sottoscrizione dell’emittente e quindi non sono titoli di credito azionabili nei confronti del cessionario, costituiscono un indizio circa il riconoscimento del proprio debito da parte del compilante che non ha contestato di aver proceduto al riempimento delle stesse di proprio pugno.
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Silvia Di Virgilio
Avvocato del Foro di Milano, titolare di LexAround.me, esperta in consulenza aziendale, proprietà industriale, e-commerce. Gestisco prevalentemente questioni di natura stragiudiziale, dalla contrattualistica al diritto...(continua)