Risoluzione per inadempimento contratto di trasferimento della titolarità di azioni a titolo oneroso
E’ improcedibile l’azione volta a richiedere la risoluzione per inadempimento del contratto di trasferimento, a titolo oneroso, della titolarità di azioni, promossa successivamente alla sentenza definitiva di condanna al pagamento del prezzo, in quanto il ricorso per ingiunzione costituisce di per sé offerta alla consegna delle azioni residue ovvero contestuale domanda di adempimento del contratto. E’ pacifico altresì che la sinallagmaticità delle prestazioni consente ad una parte di rifiutare il proprio adempimento (il trasferimento di titoli, nel caso specifico) quando l’altra parte non adempia né faccia offerta di voler adempiere (pagamento del prezzo), alla luce di quanto previsto dall’art. 1460 cc.
Invero, il giudicato sostanziale, ex art. 2909 c.c. come interpreato dalla Corte di Cassazione, si forma non solo su ciò che ha costituito o avrebbe potuto costituire oggetto della decisione (il credito azionato) ma anche sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito, precedenti al ricorso per ingiunzione, e non dedotti. Non si estende invece ai fatti successivi al giudicato né a quelli che mutano il petitum o la causa petendi del ricorso esaminato.
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Diletta Lenzi
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Trento. Cultrice della materia presso l'Università degli Studi di Firenze. Avvocato in Firenze. Già dottore di ricerca presso la Università Ca' Foscari di...(continua)