Risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione
Secondo il dettato dell’art. 2967 c.c., come interpretato dai costanti indirizzi di legittimità, il creditore che agisce al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento deve provare la fonte – negoziale o legale – del proprio diritto, mentre è il debitore che ha l’onere di provare il fatto estintivo – costituito dall’adempimento – del diritto azionato dal creditore.
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Fabiano Belluzzi
LL.M. candidate in International Business Law presso l'Universitè de Lausanne, Svizzera. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e abilitato all'esercizio della professione forense.(continua)