Risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote di s.r.l.
Il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l’inadempienza dell’obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.
In materia di contratto per la cessione di quote sociali della s.r.l., per il verificarsi dell’inadempimento da parte del debitore non è necessario che questi dichiari apertamente di non voler adempiere. In applicazione dell’art. 1183 c.c., la mancata indicazione di un termine per l’adempimento comporta che il creditore può esigerlo immediatamente e non comporta, invece, la facoltà per il debitore di adempiere quando preferisce. Per la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, la costituzione in mora del debitore non è prerequisito essenziale.
La risoluzione del contratto per inadempimento a seguito della pronuncia costitutiva del giudice priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti. Ne consegue che l’obbligo restitutorio relativo all’originaria prestazione pecuniaria, anche in favore della parte non inadempiente, ha natura di debito di valuta, come tale non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno – da provarsi dal creditore – rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell’art. 1224 c.c.
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Francesco Carelli
Avvocato presso lo Studio Legale BonelliErede in Milano - Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi - Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università degli studi di...(continua)