Risoluzione per inadempimento di permuta di beni immobili con quote di s.r.l.
La norma di cui all’art. 1525 c.c., secondo la quale il mancato pagamento di una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, è dettata con esclusivo riferimento a tale fattispecie contrattuale, e non è, pertanto, suscettibile di applicazione analogica con riguardo ad altre figure negoziali, quali una permuta di beni immobili con quote societarie, che preveda a carico di una delle parti l’obbligo di versare all’altra una somma rateizzata a titolo di conguaglio.
L’efficacia retroattiva della risoluzione implica il venir meno ex tunc dell’effetto traslativo proprio del contratto traslativo risolto (nella specie: permuta), con la conseguenza che la quota di partecipazione sociale deve ritenersi come mai uscita dalla titolarità del cedente.
Tanto comporta che, una volta risolto per inadempimento un contratto di permuta, debba considerarsi inammissibile – dacché non sorretta da un interesse giuridicamente apprezzabile ex art. 100 c.p.c. – la domanda volta ad ottenere il ritrasferimento della quota sociale già oggetto dello stesso.
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Marco Verbano
Laureatosi col massimo dei voti e la lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2011 (tesi di diritto civile su "Il danno da intese anticoncorrenziali", relatore il Prof. Stefano Delle...(continua)