S.p.a. partecipata da fondo comune di investimento, clausola statutaria di prelazione e avvicendamento di SGR dovuto a commissariamento
In materia di s.p.a., la clausola statutaria di prelazione deve essere interpretata restrittivamente, rimanendo precluso il ricorso ad interpretazioni estensive ed analogiche.
In una s.p.a. partecipata da una SGR formalmente titolare di azioni per conto di un fondo comune di investimento chiuso, l’eventuale avvicendamento della SGR a seguito di commissariamento non determina l’insorgere in capo ai soci della s.p.a. del diritto di prelazione eventualmente previsto in statuto, qualora la relativa clausola non contempli espressamente tale fattispecie.
La cosiddetta “efficacia reale” della clausola di prelazione statutaria comporta l‟opponibilità erga omnes della clausola ma nel solo senso della inefficacia rispetto alla società del trasferimento eseguito in violazione della clausola, e non anche (salvo espressa previsione statutaria) nel senso della configurazione di un diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione oggetto di adeguata denuntiatio.
Il patto di prelazione non pone in capo al promittente un obbligo di contrarre ma solo (i) l‟obbligo positivo di comunicare al prelazionario la volontà di contrarre con un terzo rendendo note le condizioni del futuro contratto e (ii) l‟obbligo negativo di non stipulare tale contratto prima o in pendenza della denuntiatio. Pertanto a fronte di un rifiuto del promittente, il prelazionario potrà azionare la tutela risarcitoria e non anche il rimedio di cui all’art. 2932 c.c.