24 Luglio 2017

S.r.l.: potere di convocazione e assemblea totalitaria

La disposizione dell’art 2479, co. 1, c.c. che prevede la facoltà per tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea sociale, prevale su eventuali previsioni statutarie difformi che riservino al solo amministratore il potere di convocare l’assemblea. Tale potere è implicito nella facoltà attribuita ai soci dal medesimo articolo di individuare argomenti da sottoporre alla collettività sociale.

In tema di autoconvocazione dell’assemblea sociale, la legittimità dell’iniziativa dei soci assume rilievo a seguito dell’infruttuosa sollecitazione dell’amministratore, che resta inerte nonostante le richieste a tal fine proveniente. Sia l’amministratore che i soci (legittimati nei termini dell’art. 2479 c.c.) hanno infatti poteri concorrenti nella convocazione dell’assemblea e tuttavia l’esercizio del potere di convocazione da parte dell’uno rende non più legittimo e tardivo il successivo esercizio del potere da parte dell’altro.

Quanto alla legittimazione a proporre opposizione alla trattazione di un argomento in un’assemblea di s.r.l. totalitaria deve ritenersi che tale diritto sussista in capo a tutti i soggetti legittimati a intervenire in assemblea e pertanto sia ai soci che agli amministratori che ai sindaci. L’opposizione non deve essere motivata e comporta la necessità della rituale convocazione di una nuova assemblea, non il semplice rinvio della riunione.

 

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Pier Paolo Picarelli

Pier Paolo Picarelli

Avvocato | Dottorando

Avvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)

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