13 Marzo 2019

Scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale e competenza in relazione alla nomina del liquidatore.

Può essere configurata la fattispecie di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale quando sia provata l’indisponibilità di un locale dove esercitare l’attività d’impresa e degli strumenti a tal fine necessari e la chiusura dei finanziamenti da parte del ceto
bancario.

Ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., verificatasi una causa di scioglimento della società, la nomina del liquidatore può essere effettuata dal Tribunale soltanto alla condizione che l’assemblea, convocata dagli amministratori o, in subordine, dal Tribunale, non abbia provveduto al riguardo.

Per visualizzare la sentenza devi effettuare login

oppure usa questo QR code:
Scan the QR Code