Scissione non proporzionale di s.r.l. e tutela risarcitoria del socio
Gli effetti della scissione, dopo l’iscrizione dell’atto, diventano definitivi, ovvero irretrattabili, per cui la data di decorrenza degli stessi rappresenta anche il momento a partire dal quale gli effetti dell’operazione non possono più essere né contestati né revocati; di conseguenza gli interessi che risultino lesi dall’illegittimità dell’operazione sono oggetto di tutela sul piano esclusivamente risarcitoria ai sensi dell’articolo 2504 quater c.c.
Nella scissione non proporzionale, la “non proporzionalità” non può alterare quello che è un principio fondamentale dell’intero procedimento di scissione, ovvero la neutralità, sotto il profilo economico, dello scambio di partecipazioni in capo ai soci della scissa; a seguito della cessione non proporzionale, i soci della scissa riceveranno partecipazioni nelle beneficiarie in misura diversa tra di loro ma tutti dovranno avere partecipazioni che sono complessivamente equivalenti dal punto di vista economico.