Scissione: responsabilità solidale illimitata per passività tributarie
In una scissione parziale in cui la divisione del patrimonio è avvenuta sulla base di un criterio percentuale generale e non su beni determinati, l’attribuzione del debito sopravvenuto è comunque desumibile dal progetto di scissione, in quanto l’omessa descrizione specifica di un elemento del passivo non può valere ad integrare il requisito dell’impossibilità di desumerlo. Peraltro, nel caso di passività tributaria sopravvenuta e riferita a un periodo d’imposta precedente alla scissione trova applicazione la disciplina speciale (art. 173, co. 13, d.p.r. 917/1986 e art. 15, co. 2, d.lgs. 472/1997), che prevede la responsabilità solidale illimitata, nei confronti del fisco, delle società che hanno partecipato all’operazione di scissione. Stante la natura tributaria della passività sopravvenuta, il principio posto dalla legislazione speciale è applicabile anche ai rapporti interni tra scissa e beneficiaria, pertanto non sono efficaci le disposizioni degli artt. 2506 bis, comma secondo, e 2506 quater, comma terzo, c.c. laddove limitano la responsabilità solidale al valore effettivo del patrimonio netto assegnato a ciascuna società.
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Pier Paolo Picarelli
Avvocato | DottorandoAvvocato | Dottorando in Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche presso l'Università degli Studi del Molise(continua)