Sequestro conservativo a cautela delle domande risarcitorie di merito ex artt. 2394 e 2395 c.c.
Ai fini dell’accoglimento del ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto a cautela della domanda risarcitoria di merito di cui all’art. 2394 c.c., non sussiste il fumus boni iuris laddove il creditore ricorrente non risulti più legittimato a proporre la relativa domanda di merito, data la sopravvenuta legittimazione ex art. 146 l. fall. del curatore del fallimento della società cooperativa.
Ai fini dell’accoglimento del ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. proposto a cautela della domanda risarcitoria di merito di cui all’art. 2395 c.c., sussiste il fumus boni iuris solo laddove i danni subiti nella propria sfera individuale siano conseguenza immediata e diretta degli atti dolosi o colposi posti in essere dagli amministratori, non invece laddove gli stessi rappresentino solo il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione (nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli atti posti in essere dall’amministratore – di proseguire l’attività sociale nel settore edilizio a capitale perso, in stato di sopravvenuto scioglimento dell’ente da lui amministrato, utilizzando i finanziamenti bancari connessi allo stato di avanzamento dei lavori appaltati alla ricorrente – siano inidonei a fondare pretese ex art. 2395 c.c., in quanto produttivi di un danno solo riflesso rispetto a quello che ha colpito l’intero ceto creditorio).