Sequestro conservativo a seguito di annullamento o risoluzione di un contratto di compravendita
Va accolta la domanda cautelare di disporre il sequestro conservativo di beni mobili o immobili, titoli, crediti, azioni, quote e cambiali in scadenza fino alla concorrenza della somma indicata in ragione del possibile annullamento del contratto definitivo e del preliminare di cessione dell’intero capitale della società per dolo, come induzione in errore dell’acquirente su circostanza rilevante ed essenziale afferente la reale consistenza e valore della partecipazione compravenduta, allo scopo di ottenere un ingiusto profitto; allo stesso modo, il sequestro può essere concesso ove paia fondata in termini di fumus la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto, difettando il bene trasferito e consegnato di determinate caratteristiche espressamente garantite.