Sequestro conservativo dei beni di proprietà dell’amministratore per presunti atti di mala gestio
Per la concessione di un provvedimento cautelare è richiesta la coesistenza di due requisiti: quello del fumus boni juris e quello del periculum in mora, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del credito per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa creditoria, e -il secondo- come timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore.
Ai fini del giudizio di ammissibilità, è ammissibile il rimedio cautelare se ed in quanto sia finalizzato a garantire il credito oggetto della prospettata instauranda causa di merito e per il quale sussista il requisito della verosimile fondatezza in relazione ai fatti di mala gestio.
Sussiste il requisito del periculum in mora non solo quando si è alla presenza di una situazione che faccia emergere un pregresso -o prevedere un prossimo- depauperamento del debitore a causa di condotte distrattive, ma anche quando vi è una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito (in concreto, è stata riconosciuta la sussistenza del periculum in mora nel caso in cui l’unico immobile, di proprietà del debitore, era stato promesso in vendita dopo la dichiarazione di fallimento, con contratto preliminare trascritto, con conseguente rischio di vedere compromessa la garanzia del credito, atteso che era imminente la scadenza del termine concordato per il rogito del contratto definitivo).
Non configura vizio di ultrapetizione il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo su tutti i beni mobili e immobili del convenuto e sui crediti dallo stesso vantati, benché in ricorso si fosse fatto riferimento unicamente al vincolo da porre su un bene immobile oggetto di imminente vendita, atteso che la finalità del sequestro conservativo è quella di evitare il depauperamento ed il rischio dell’insufficienza del patrimonio del debitore.