Sequestro conservativo di beni nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore e interposizione fittizia di persona. Rilevanza nel processo civile delle risultanze emerse nel procedimento penale
Secondo una interpretazione estensiva dell’art. 2905 c.c., che valorizza la finalità di tutela sostanziale sottesa alla norma, diretta ad assicurare la fruttuosità di una successiva esecuzione forzata e ad impedire la fraudolenta dispersione dei beni oggetto degli atti in contestazione, anche l’azione di simulazione, come azione di inefficacia, rientra al pari della revocatoria nel campo di applicazione dell’art. 2905 comma 2 c.c. e consente al creditore di proporre istanza di sequestro conservativo sui beni oggetto dell’atto che si assume essere simulato.
Funzione del sequestro conservativo ex art. 2905 c.c. è di evitare che, nelle more dell’accertamento dell’inefficacia dell’atto, i beni siano acquistati da un sub-acquirente di buona fede a cui il creditore non può opporre l’accoglimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 comma 4 c.c. Quest’esigenza di tutela si ripropone in termini analoghi per il caso di simulazione, che, ex art. 1415 co. 1 c.c., non può essere opposta “né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente”
La prova dell’interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all’art. 1417 c.c. L’accordo simulatorio pertanto deve necessariamente risultare da atto scritto soltanto se viene fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta l’illiceità del negozio dissimulato
Il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale. Limite implicito alla rilevanza di queste prove atipiche è solo l’esistenza di un giudicato penale che abbia efficacia tra le parti del giudizio civile ai sensi degli artt. 651 e seguenti c.p.p., nel senso che l’esame diretto degli atti del procedimento comunque non consente al giudice civile di disattendere il giudicato.