Sequestro conservativo inaudita altera parte
Il sequestro conservativo previsto dall’ art. 671 c.p.c. è volto a tutelare il creditore che tema fondatamente di vedere dispersa la generica garanzia di cui gode sul patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., talchè i beni del debitore non vengono in considerazione nella loro individualità, ma in relazione al loro valore, e la disciplina normativa li prende in considerazione nella loro globalità (cfr. anche art. 2905 c.c.), sicché il sequestro conservativo deve essere autorizzato non già su singoli beni, ma, appunto, sino alla concorrenza di un determinato valore, nei limiti del quale esso può essere eseguito, a cura del creditore, su qualsiasi bene del debitore, in vista del futuro pignoramento.