Sequestro conservativo sui beni degli amministratori sottoposti ad azione di responsabilità e conflitto di interessi
Nel caso in cui gli amministratori vertano in conflitto di interessi, essi sono tenuti a esplicitare le ragioni che hanno giustificato la scelta gestoria e la diligenza con cui hanno espresso il giudizio di opportunità e convenienza, non essendo sufficiente la mera assenza di sventatezza o di rischio ingiustificato.
Il compimento di un’operazione gestoria in conflitto di interessi e in assenza di documentazione sociale giustificativa, soprattutto se di significativo valore economico rispetto al generale volume d’affari, integra il fumus di una condotta distrattiva che consente l’accoglimento di una domanda di sequestro conservativo.
Ai fini dell’accoglimento di una domanda di sequestro conservativo sui beni degli amministratori sottoposti ad azione di responsabilità, ricorre il requisito del periculum in mora là dove i resistenti abbiano dimostrato con le loro condotte una spiccata propensione ad acquisire (o a far acquisire ad altri) utilità personali in danno della società, posto che, in tal caso, sussiste il rischio che essi possano mettere in atto comportamenti di analoga valenza nel corso del giudizio di merito.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)