Sequestro conservativo sui beni dell’amministratore per danni da trasformazione e da mero indebitamento
Non può dirsi operazione produttiva di danno la trasformazione (nel caso di specie, da s.n.c. a s.r.l.) non incidente sul patrimonio della società trasformata. In particolare, la mancata stima di una passività, tenuto conto che tutto il patrimonio della società trasformanda è passato alla società trasformata, non cagiona, di per sé, un danno inteso come diminuzione patrimoniale. Viceversa, un danno da trasformazione sarebbe ipotizzabile qualora un cespite attivo non fosse stato compreso nella stima e non fosse dunque continuata su di esso la garanzia offerta ai terzi dal patrimonio della società trasformanda.
Il danno risarcibile non può mai automaticamente coincidere con l’ammontare dei debiti accumulati dalla società fallita. E’ sempre richiesta la prova di fatti specifici, colposi o dolosi, imputabili all’amministratore, che siano causa immediata e diretta del pregiudizio patrimoniale arrecato alla società.