Sequestro conservativo sui beni dell’amministratore presunto responsabile ex art. 2486
E’ da considerarsi illegittima la capitalizzazione di un costo, che non sia assistita e giustificata da un preciso progetto produttivo conoscibile ai soci e ai terzi tale da ipotizzare la capacità di quel medesimo costo a produrre successivamente un utile. Pertanto, se per effetto della cancellazione della relativa posta attiva e della conseguente riclassificazione del bilancio, il capitale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale e, in assenza dell’adozione di diversi provvedimenti, dovesse essere integrata una causa di scioglimento, l’amministratore risulterebbe, sin dalla data dell’atto contabile che occultava la perdita di oltre un terzo del capitale, responsabile per il compimento degli atti gestori non conservativi.
L’amministratore ha sempre l’obbligo di seguire gli esiti e l’andamento della gestione nonché di assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili anche qualora a quest’ultima non partecipi direttamente.
Ad integrare il requisito del periculum, necessario per l’autorizzazione del sequestro, può concorrere anche il mero comportamento elusivo tenuto dal socio amministratore, quale (nel caso di specie) il tentativo di continuare la medesima attività d’impresa esercitata dalla società il cui capitale è stato interamente eroso dalle perdite, per mezzo di un’altra società, solo formalmente distinta dalla prima.