Sequestro di quote e prova della simulazione
In tema di sequestro giudiziario di quote, alla domanda formulata dagli eredi volta (non a far valere l’intangibilità della quota riservata ai legittimari ma) all’accertamento della simulazione assoluta dell’atto di cessione di quote e alla conseguente rivendicazione di tale cespite come appartenente all’asse ereditario di loro pertinenza è applicabile il superamento del divieto della prova per testi (e per presunzioni) riconosciuto in favore dei creditori e dei terzi dall’art.1417 c.c.