Sequestro giudiziario del bene trasferito da un amministratore di s.r.l. in violazione dell’art. 2479 co. 2, n. 5)
Nell’ipotesi in cui un amministratore di s.r.l. ponga in essere un atto gestorio eccedente la sfera di competenza attribuita alla propria funzione, in quanto atto che comporta “una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo” (nel caso di specie, un trasferimento di ramo d’azienda che implica la trasformazione della attività materiale della società da operativa in finanziaria), il contratto discendente può essere annullato, una volta esclusa la buona fede del terzo stipulante. A tal fine e nell’ottica di conservare il valore della società, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario del bene trasferito.