Sequestro giudiziario di quota: competenza e presupposti
La competenza cautelare del giudice già investito della causa di merito ha natura funzionale, sicché la disciplina dell’art. 669 quater c.p.c. non può in nessun modo essere derogata. Il tenore letterale dell’art. 669 quater non lascia infatti spazio a dubbi sul punto, laddove prevede espressamente, al primo comma, che “quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice delle stessa”, cioè al giudice avanti al quale pende la causa per il merito, e ciò a prescindere dal fatto che egli sia o meno competente a decidere la controversia a cognizione ordinaria (nella specie il richiedente la misura cautelare aveva previamente instaurato il giudizio di merito avanti il Tribunale di Milano, di cui la resistente contestava l’incompetenza per territorio e per sussistenza di una clausola compromissoria).
L’opportunità di disporre il sequestro giudiziario della partecipazione sociale oggetto di contenzioso deriva non tanto dal rischio di alienazione della partecipazione, vista l’iscrivibilità nel Registro delle Imprese delle domande giudiziali aventi ad oggetto la titolarità delle quote di s.r.l., ma dal rischio di perdita di valore della partecipazione derivante dalle ripercussioni del contenzioso sull’ordinario svolgimento dell’attività della società partecipata (nel caso di specie il contenzioso instauratosi tra i due soci con eguale partecipazione al capitale sociale stava precludendo l’adozione di qualsivoglia deliberazione assembleare)