Sequestro giudiziario di quote già sottoposte a sequestro liberatorio: manca il periculum in mora
Le differenze fra sequestro giudiziario e sequestro liberatorio si risolvono esclusivamente in una diversa sottolineatura del fumus boni iuris ma non sono idonee in concreto a configurare differenze rilevanti quanto al periculum, sotto il profilo della necessità di garantire una adeguata gestione del “bene” sottoposto a sequestro nel tempo necessario a giungere ad un accertamento definitivo della controversia, dal momento che in entrambi i casi la nomina di un custode è l’unica idonea ad assicurare un adeguato esercizio dei diritti connessi alle quote (nel caso di specie, il Tribunale, respingendo il reclamo contro il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro giudiziario delle quote, ha ritenuto che, a seguito dell’accoglimento della istanza di sequestro liberatorio, siano venute meno valide ragioni per ravvisare in concreto il permanere del periculum in mora).
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Camilla Savoldi
Avvocato del Foro di Milano. Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano-Bicocca (110L). Dottoranda in Diritto Commerciale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Scuola di...(continua)