Sequestro preventivo dell’azienda e prosecuzione dell’operatività societaria. Ripianamento delle perdite di società cooperativa mediante “ristorni”
Il sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. avente ad oggetto l’azienda e non la società, che dei beni in questa ricompresi è titolare, non implica la decadenza degli organi sociali e, dunque, non ne impedisce la prosecuzione dell’attività secondo le disposizioni di legge e statuto. Sicché, sottratti agli amministratori i poteri di gestione dell’azienda e dei beni relativi, residuano in capo ai medesimi i poteri inerenti all’organizzazione dell’ente-persona giuridica in quanto tale, in cui rientra la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.
In ogni caso, la convocazione dell’assemblea di società cooperativa ad opera di amministratori decaduti a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria non implica la nullità della delibera assembleare poi approvata, non essendo annoverata tra le cause tassativamente previste dall’art. 2379, co. 1, e 2479-ter c.c., ma, al più, l’annullabilità della stessa.
La deliberazione assembleare di società cooperativa di ripianamento delle perdite mediante “ristorni” a carico dei soci in proporzione ai conferimenti effettuati e con compensazione dei crediti dai medesimi vantati verso la società è legittima in quanto conforme al regolamento statutario.