Servizio di videosharing: violazione del diritto d’autore e dei diritti di sfruttamento economico dell’opera
Il soggetto che eroga servizi di videosharing non risponde della violazione del diritto d’autore e dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, qualora esegua un’attività meramente tecnica, automatica e passiva, tale per cui lo stesso, di fatto, non conosca, né controlli le informazioni e i contenuti trasmessi e memorizzati. Non sussiste un obbligo generale di vigilanza preventiva del soggetto che eroga il servizio di videosharing, atteso che lo stesso di pone in una posizione di neutralità rispetto ai contenuti caricati, mentre sussiste in capo al titolare del diritto d’autore violato un obbligo di facere e cioè di sorveglianza e vigilanza in proprio.