3 Dicembre 2015

Sfruttamento economico dell’opera del collaboratore

In applicazione analogica degli artt. 12 bis e ter l.d.a., è configurabile un principio generale anche in materia di contratto di lavoro autonomo che veda il committente acquistare i diritti d’autore sulle opere realizzate dal collaboratore nel caso in cui il prestatore si obblighi a svolgere un’attività creativa affinché il committente possa poi sfruttarne economicamente i risultati e non, invece, quando il contratto preveda soltanto che il committente acquisti la proprietà sull’esemplare dell’opera.

Ai fini del risarcimento del danno ex art. 158 l.d.a., è necessario che sussistano, quali presupposti oggettivi, da un lato il diritto d’autore stesso, ossia la presenza di una situazione oggettiva protetta in base alla legge sul diritto d’autore, dall’altro – essendo l’art. 158 l.d.a. applicazione particolare dei principi generali sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – il fatto illecito, il danno-conseguenza e il nesso di causalità.

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Andrea Andolina

Andrea Andolina

Editor

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in...(continua)

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