Sindacato di voto: condizione risolutiva meramente potestativa e approvazione del bilancio d’esercizio
La clausola di scioglimento del rapporto parasociale in caso di inadempimento non deve essere considerata nulla per la sua natura di condizione meramente potestativa comportante, sostanzialmente, una facoltà di recesso senza limiti, in quanto si tratta di condizione risolutiva, comportante il venir meno degli effetti del negozio, ritenuta generalmente ammissibile.
Non può essere considerato nullo il patto di sindacato di voto che riguardi anche l’approvazione dei bilanci, con l’ovvio e evidente limite del rispetto delle norme imperative e di ordine pubblico di cui non potrebbe essere imposta la violazione mediante l’approvazione di una deliberazione che riguardi un bilancio in contrasto con tali principi, mentre deve considerarsi inammissibile un vincolo che imponga di approvare qualsiasi bilancio anche falso o comunque non redatto secondo i principi di chiarezza e veridicità.