Snc e giusta causa di recesso
Il diritto di recesso per giusta causa, nella s.n.c. (ex 2285 c.c.), in conformità alla nozione delineata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. 1602/2000), ricorre al verificarsi della violazione degli obblighi contrattuali da parte dei soci, oppure alla violazione dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza coessenziali al substrato fiduciario che caratterizza il rapporto sottostante. Pertanto il recesso sarà determinato da giusta causa esclusivamente laddove rappresenti la reazione alla condotta di quei soci che abbiano irrimediabilmente minato la natura fiduciaria del rapporto sociale.
Costituisce giusta causa di recesso, laddove lo statuto imponga l’obbligo di firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, il compimento disgiunto di quegli atti la cui portata incida sugli elementi costitutivi dell’impresa e sulla possibilità di esistenza della stessa. Infatti, sono da considerarsi di straordinaria amministrazione soltanto gli atti dispositivi suscettibili di modificare la struttura dell’ente, in quanto contrastanti con l’oggetto sociale e, dunque, riconoscibili esteriormente come non rivolti a realizzare gli scopi economici della società, perché da essi esorbitanti. Sicché è del tutto priva di significato la distinzione, eventualmente compiuta dallo statuto sociale, tra atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione, qualora si basi sul valore economico e sulla natura giuridica degli stessi, ovvero sul loro carattere conservativo o dispositivo.
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Carolina Gentile
Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).(continua)